Il decreto del 20 dicembre 2024, emesso dal Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, che riguarda varie normative sulla Global minimum tax, è stato rilasciato sul sito del Dipartimento delle Finanze e sarà presto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento è stato adottato conformemente all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023.
Il decreto 20 dicembre 2024 - accompagnato dalla Relazione illustrativa - introduce diverse regolamentazioni sulla global minimum tax (Gmt) con lo scopo di allineare la legislazione nazionale alle direttive dell'Ocse/G20 contenute nel "Quadro inclusivo su erosione della base imponibile e trasferimento degli utili". Questo avviene seguendo le Guide amministrative pubblicate nel corso del 2024 e del 2023. In effetti, rappresenta la quarta serie di misure applicative del decreto legislativo n. 209/2023.
Il decreto 20 dicembre 2024 è composto da 10 articoli in materia di:
Si analizzano alcuni aspetti.
Nello specifico, si chiarisce che:
Queste regole prevengono che gruppi multinazionali o nazionali, che individualmente non superano la soglia di 750 milioni di euro, siano identificati come parte di un gruppo più grande, assoggettato alla global minimum tax (Gmt), solo per il fatto di appartenere a un governo tramite un fondo sovrano.
Le operazioni svolte da un'impresa o un'entità partecipata interamente, direttamente o indirettamente, da una o più organizzazioni non profit sono classificate come secondarie se i ricavi totali delle entità appartenenti al gruppo multinazionale o nazionale non superano il minore tra:
a) 750 milioni di euro;
b) il 25% del fatturato totale del gruppo.
Le aziende dichiaranti possono scegliere, con un'opzione valida per cinque anni, di non considerare gli utili e le perdite su cambi che si riflettono nel risultato netto contabile dell'anno per un'impresa o un'entità sotto controllo congiunto.
Questa esclusione è applicabile quando:
Attraverso un'opzione annuale è possibile non includere nella base imponibile del debitore, sia esso un'impresa o un'entità a controllo congiunto, gli incrementi patrimoniali derivanti da un'esenzione dal debito.
Solitamente, tale esenzione genera una sopravvenienza attiva esente da tasse per il debitore, che potrebbe altrimenti portare a tassazioni aggiuntive. Per prevenire anomalie e strategie di pianificazione fiscale da parte dei gruppi "in scope", dopo l'adozione dell'opzione, i guadagni patrimoniali risultanti dalla cancellazione del debito (o dalla rinuncia al credito) non contribuiscono alla determinazione del reddito o della perdita ai fini della Gmt, a condizione che tale rinuncia avvenga in contesti specifici di "ristrutturazione aziendale".
L’articolo 10 è dedicato al regime transitorio di allocazione delle imposte rilevanti collegate ad un Regime CFC Misto.
Il termine “Regime CFC Misto” identifica un regime fiscale delle società controllate estere diverso da quello applicato sulle singole CFC, in quanto aggrega il reddito, le perdite e le imposte accreditabili di tali controllate estere ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dall’impresa proprietaria ai fini del suddetto regime e che prevede un’aliquota applicabile inferiore al 15 per cento.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto Mef del 20 dicembre 2024, l’imposta rilevante dovuta da un proprietario (o socio), per effetto dell’applicazione di un Regime CFC Misto nel suo Paese di localizzazione, è allocata alla singola CFC ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del Decreto Legislativo, in base ad una specifica formula per gli esercizi che iniziano il 31 dicembre 2025 o prima, ma che non includono un esercizio che termina dopo il 30 giugno 2027.
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