Gli sgravi contributivi per i contratti di formazione lavoro vanno restituiti
Pubblicato il 06 febbraio 2014
La Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 2631 depositata il 5 febbraio 2014, stabilisce che gli sgravi contributivi ricevuti per contratti di formazione lavoro devono essere restituiti. A nulla vale il richiamo al legittimo affidamento da parte dell'azienda raggiunta da cartella esattoriale Inps.
I giudici intervengono in merito agli aiuti di Stato concessi alle aziende in base alla legge n.
196/1997, dichiarati poi illegittimi dalla Commissione europea e specificano che il ricorso al principio del legittimo affidamento, come esplicitato dalla Corte di giustizia europea, è contemplato nel caso in cui il datore di lavoro che ha percepito il beneficio riesca a dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali tali da convalidare le proprie motivazioni.
Non costituisce circostanza eccezionale il fatto che esista una legge nazionale che porta al legittimo affidamento; spetta inoltre all'azienda verificare la compatibilità della concessione degli incentivi all'occupazione con il diritto dell'Unione europea.
Al contrario, invece, il riconoscimento del principio del legittimo affidamento significherebbe operare una sanatoria delle violazioni commesse dallo Stato italiano. Pertanto, l'azienda deve provvedere al rimborso degli aiuti ricevuti.