Gli esami già superati restano validi

Pubblicato il 10 aprile 2009

Con sentenza n. 108 di ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia in relazione alla disposizione di cui agli art. 4 del dl 115 del 2005 in base alla quale “conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. Secondo la Consulta, tale previsione assicurerebbe comunque la par condicio fra gli esaminandi mentre il diritto di difesa dell'amministrazione verrebbe legittimamente compresso in funzione dell'interesse pubblico all'accertamento dell'idoneità del candidato, di cui l'amministrazione stessa è portatrice. La Corte, infine, precisa che tale norma non si applica, comunque, ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di solidarietà 2024: al via le domande

29/11/2024

NASpI e DIS-COLL, accesso al SIISL entro 15 giorni dalla fruizione

29/11/2024

Definizione agevolata delle liti tributarie in linea con la Costituzione

29/11/2024

Memorandum: scadenze fisco dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Alluvione Emilia-Romagna, Toscana e Marche: regole per erogazione contributi

29/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy