Con sentenza n. 108 di ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia in relazione alla disposizione di cui agli art. 4 del dl 115 del 2005 in base alla quale “conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. Secondo la Consulta, tale previsione assicurerebbe comunque la par condicio fra gli esaminandi mentre il diritto di difesa dell'amministrazione verrebbe legittimamente compresso in funzione dell'interesse pubblico all'accertamento dell'idoneità del candidato, di cui l'amministrazione stessa è portatrice. La Corte, infine, precisa che tale norma non si applica, comunque, ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione.
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