Ai sensi della decisione quadro 2009/299/Gai del Consiglio europeo del 26 febbraio 2009, pubblicata sulla Guue L 081 di ieri, se l'imputato non è comparso personalmente nel corso del processo penale che sia poi terminato con una sentenza, l'autorità giudiziaria dello stato membro di esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo (Mae) emesso da un giudice in un altro paese membro (di emissione), a meno che il mandato non documenti che l'imputato sia stato citato personalmente a tempo debito e quindi informato della data e del luogo del processo, oppure sia stato messo a conoscenza del fatto che una decisione poteva essere emessa anche in caso di sua mancata comparizione in giudizio.
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