Il recente Decreto legge n. 125/2020, nel prorogare l’operatività di diverse e specifiche disposizioni connesse all’emergenza Coronavirus, ha disposto anche lo slittamento, al 31 dicembre 2020, delle udienze e dei depositi da remoto.
E’ l’articolo 1, comma terzo, del provvedimento a disporlo e lo fa, da un lato, sostituendo la scadenza precedentemente individuata nell'articolo 1, comma 3, del DL n. 83/2020 con il termine “31 dicembre 2020”, dall'altro, aggiungendo alla Tabella 1 di tale ultimo decreto – contenente le disposizioni legislative per le quali è disposto l'appena menzionato slittamento dei termini – anche la disposizione di cui all’art. 221, comma 2, del Decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sui processi da remoto.
Tale ultima norma – che letteralmente dispone “tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10" - sancisce la possibilità di udienze via telematica fino al 31 ottobre 2020, termine che, a seguito dell’ultima modifica, è quindi spostato al 31 dicembre 2020.
Lo slittamento si riferisce, quindi, alle possibilità:
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