Nuovi chiarimenti del Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, diretti a favorire un’applicazione omogenea della normativa emergenziale concernente la giustizia amministrativa.
La direttiva n. 7400 emanata ieri, 20 aprile 2020 - che segue le precisazioni rese il 19 marzo 2020 – è dedicata alle recenti previsioni del Dl Liquidità (n. 23/2020) e, in primo luogo, all’art. 36 di tale ultimo provvedimento.
Viene così ricordato che questa specifica disposizione ha introdotto una modifica attinente alla sospensione dei soli termini di proposizione dei ricorsi amministrativi dal 16 aprile al 3 maggio 2020.
Per ricorsi – ha tuttavia precisato il Presidente, Patroni Griffi - devono intendersi “tutti gli atti con cui nel processo amministrativo si introducano nuove domande: e dunque, non solo i ricorsi in primo e in secondo grado, ma anche i motivi aggiunti, i ricorsi incidentali, tutte le impugnazioni, e cioè revocazione, opposizione di terzo, opposizione a perenzione, nonché la riassunzione del processo, la riproposizione a seguito di translatio, la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale”.
Per quanto riguarda le udienze, viene rammentato che il Decreto n. 23/2020 non ha previsto proroghe: dal 16 aprile l’attività giudiziaria è completamente ripresa, attraverso udienze pubbliche e camerali, sulla base delle modalità fissate dall’art. 84 comma 5 del Dl n. 18/2020.
Il comma 1 di quest’ultimo articolo ha invece temporalmente esaurito i suoi effetti, con conseguente cessazione dell’applicazione del rito monocratico, sostitutivo di quello collegiale cautelare, e ritorno alla tutela cautelare ordinaria collegiale.
Tornando al comma 5 dell’articolo 84 - che, invece, ha iniziato a trovare applicazione proprio dal 16 aprile - viene ricordato come attraverso tale previsione derogatoria si preveda, sino al 30 giugno 2020, il passaggio in decisione delle cause il giorno stesso dell'udienza, pubblica o camerale, sulla base degli scritti, con possibilità per i difensori di depositare brevi note entro due giorni liberi dall’udienza.
Entro tale termine le parti possono anche chiedere la rimessione in termini ove il periodo di sospensione emergenziale non abbia consentito loro di fruirne appieno: in questi casi il Collegio, in udienza, o anche il Presidente, fuori udienza, verificata la mancata disponibilità dei termini pieni, concede il rinvio.
Su tale disciplina il Presidente fornisce alcune precisazioni di ordine sistematico: non si tratta di una disciplina processuale autosufficiente in quanto “il rito in parola rimane in via generale disciplinato dal codice del processo amministrativo, salve le deroghe che sono espressamente indicate…”
Così:
Per finire, il Presidente del CdS ricorda che, come deliberato dal plenum del Consiglio di presidenza il 17 aprile scorso, le udienze non celebrate nel periodo 8 marzo - 15 aprile 2020 dovranno essere recuperate nel corso dell’anno, secondo modalità rimesse agli uffici giudiziari.
A tal proposito, vengono condivise le decisioni assunte dai presidenti delle varie sezioni del Consiglio e con cui si è disposto di procedere al recupero o con udienze straordinarie o distribuendo gli affari da trattare nelle udienze “a venire”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".