Giudizio di delibazione : il motivo della grave immaturità non contrasta con l'ordine pubblico italiano

Pubblicato il 12 ottobre 2009
Con sentenza n. 19808 del 20 settembre 2009, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una donna contro la sentenza con cui la Corte d'appello di Ancona aveva delibato la decisione di annullamento del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico su istanza del marito. In particolare, la sentenza di nullità era stata pronunciata per grave immaturità nonché grave difetto di discrezione del giudizio dell'uomo, motivi questi che la Corte d'appello aveva ritenuto non confliggenti con l'ordine pubblico italiano e, quindi, meritevoli di essere accolti come causa di delibazione della sentenza. Della stessa posizione i giudici di Cassazione secondo cui “in tema di delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione del giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto a intendere i diritti e doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c. cosicché da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano”.
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