Giudizio di affinità in presenza di marchio noto
Pubblicato il 28 maggio 2013
Secondo la Corte di cassazione –
sentenza n. 13090 del 27 maggio 2013 – il giudizio di
“affinità” di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato – anche nel sistema previgente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 480/92, e così come da interpretarsi conformemente alla Direttiva n. 89/104/CEE - secondo un criterio più largo rispetto ai marchi comuni.
Detto giudizio di affinità – continua la Prima sezione civile di Cassazione – non può prescindere dalla forza individualizzante che il marchio medesimo ha conseguito sul mercato. Ed infatti, attraverso la divulgazione del marchio notorio, si rende partecipe il pubblico e i consumatori della stessa provenienza dei prodotti immessi al consumo ed il successo del prodotto è garantito, appunto, a parte dalle sue qualità intrinseche, “
dalla rinomanza che la fonte produttiva ha acquistato nel tempo”.
Sulla base di questi assunti i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso incidentale presentato dalla Barbour in una vicenda che vedeva contrapposta la medesima società ad altra azienda che vendeva prodotti di cartolibreria e pelletteria, e che aveva ottenuto il permesso di utilizzare il suo stesso nome.