Giudici tributari. Stretta sulle incompatibilità

Pubblicato il 01 luglio 2011 Le novità della recente “manovra economica” – approvata ieri 30 giugno dal Governo - in materia di riforma della giurisdizione tributaria prevedono un'estensione delle cause ostative al rivestimento del ruolo di giudice tributario e, in particolare, l'incompatibilità a ricoprire detta funzione per i liberi professionisti, quali i consulenti fiscali, anche se saltuari o occasionali, e per chi detiene le scritture contabili e redige i bilanci.

Ne deriva che i professionisti, attualmente l'80% dei componenti delle Commissioni tributarie, non potranno più rivestire il ruolo di magistrato tributario. Inoltre, non potranno essere componenti di Ctp nemmeno i coniugi, i conviventi, i parenti fino al terzo grado o gli affini di primo grado di coloro che esercitano attività professionale in ambito tributario nella regione e nelle province confinanti rispetto a dove ha sede la commissione. Stesso discorso per le Ctr con riferimento alle regioni confinanti. Allo stato, quindi, il consulente che ricopra la funzione di magistrato dovrà, entro due mesi dall'entrata in vigore della manovra, far cessare la condizione che lo rende incompatibile oppure abbandonare l'incarico.

Tale previsione ha scatenato aspre critiche da parte del presidente del Cpgt, Daniela Gobbi, la quale ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per sottolineare l'assoluto contrasto della nuova misura rispetto all'esigenza “di un potenziamento dell'attività giudiziaria, resa peraltro necessaria dalla prossima entrata in vigore degli accertamenti esecutivi”.

Secco anche il commento rilasciato dal presidente del CNDCEC, Claudio Siciliotti, il quale ha evidenziato come l'inasprimento delle incompatibilità tra l'attività libero professionale e la carica di giudice tributario “sarebbe condivisibile se inserito in un progetto di riforma che getti i presupposti per la creazione di una magistratura tributaria professionale, con una specifica formazione multidisciplinare giuridico-economica”. Tuttavia – continua Siciliotti, allo stato, “il ruolo di giudice tributario viene sostanzialmente confermato alla stregua di un'attività che non può essere svolta in via esclusiva o principale” e ciò in considerazione sia dell'assenza della previsione di specifici percorsi formativi per l'accesso al ruolo, sia di una retribuzione di livello assai inferiore rispetto a quella dei giudici ordinari.
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