Giudici di pace. Istruzioni per il ripristino delle sedi soppresse
Pubblicato il 13 maggio 2015
Il ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, ha diramato una
circolare datata 12 maggio 2015, contenente le
istruzioni per il
ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi, ai sensi del Decreto legge n. 192/2014, per come convertito con modifiche dalla Legge n. 11/2015.
Il
termine perentorio per presentare
istanza di ripristino è fissato al
30 luglio 2015 e deve essere espressa dall'organo che ha il corrispondente potere decisorio.
La medesima dovrà essere inoltrata al ministero della Giustizia esclusivamente per
posta certificata oppure per plico cartaceo spedito a mezzo di
raccomandata a/r agli specifici indirizzi indicati.
Nella circolare, viene specificato che l'istanza dovrà contenere:
- l'esplicita
assunzione dell'impegno economico;
- l'indicazione dell'
estensione territoriale comprendente la totalità dei comuni che compongono l'ufficio soppresso;
- l'indicazione dei
nominativi del personale che verrà impiegato negli uffici;
- l'esatta indicazione della
sede;
- il
nominativo del referente designato per le opportune interlocuzioni con il ministero Giustizia.