Giudici degli stati membri e potere di verifica della regolare esecuzione dei provvedimenti

Pubblicato il 15 gennaio 2010
Con decisione del 14 gennaio 2010 nella causa C-233/08, la Corte di giustizia ha precisato che, in linea di principio, non compete ai giudici dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita di verificare l’esecutorietà del titolo esecutivo azionato. Tuttavia, qualora il giudice venga adito a mezzo di ricorso in cui si contesti la validità o la regolarità dei provvedimenti di esecuzione, lo stesso ha il potere di verificare se tali provvedimenti siano stati regolarmente eseguiti, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di detto Stato membro. E' questa – spiegano i giudici europei – l'esatta interpretazione dell'articolo 12, n. 3, della Direttiva del Consiglio 76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti, per come modificata dalla Direttiva del Consiglio 2001/44/CEE.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy