In controtendenza rispetto all’orientamento della Suprema corte (sentenza n. 1416/2007, che afferma come le statuizioni del giudice penale non possano rappresentare una pregiudiziale vincolante per il giudice tributario) la pronuncia della Ctr Puglia n. 468/22/07, dichiara che le decisioni del giudice penale possono vincolare quelle del giudice tributario.
Nel corso del giudizio tributario, il contribuente aveva invocato l’annullamento dell’accertamento fiscale, per l’appunto sostenendo la nullità in base a quanto accertato nel procedimento parallelo, quello penale, al termine del quale egli era stato assolto dall’accusa di frode fiscale “con la formula del perché il fatto non sussiste”. Il giudice tributario ha quindi annullato l’avviso di accertamento, basando la decisione presa sull’assunto che “essendo stato accertato in sede penale che non è mai esistita una società di fatto tra il ricorrente e altri soggetti, quei fatti sono immodificabili nel presente procedimento tributario”.
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