Giudice ricusato, decisione nulla

Pubblicato il 12 giugno 2011 Con sentenza n. 23122 depositata lo scorso 9 giugno 2011, la Corte di cassazione, Sezioni unite penali, ha chiarito che qualora la decisione che definisce il procedimento sia stata assunta nonostante il divieto di cui all'articolo 37, comma secondo, del Codice di procedura penale e, quindi, dal giudice ricusato, la stessa deve essere intesa come viziata da nullità assoluta, da ricondurre all'interno del parametro di cui all'articolo 178, comma primo, lettera a) del Codice di, procedura penale. E ciò indipendentemente dalla circostanza che la pronuncia sia intervenuta in pendenza della procedura di ricusazione o dopo il suo accoglimento.

La decisione, per contro, conserva la sua validità qualora l'istanza di ricusazione venga dichiarata inammissibile o infondata.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy