Con il messaggio del 10 febbraio 2023, n. 644, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti sulla circolare del 31 gennaio 2023, n. 10, relativamente allo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in favore dei giornalisti professionisti.
L’Inps specifica che è incompatibile l’attività lavorativa, subordinata o autonoma, prestata in Italia e all’estero, presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale.
NOTA BENE: Il trattamento pensionistico sarà revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l’attività lavorativa presso le predette aziende.
La pensione liquidata è compatibile, invece, con l’attività lavorativa effettuata presso le aziende diverse da quelle citate precedentemente.
A partire dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
Dunque, a decorrere dalla medesima data, non si applica l’articolo 15 del “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017.
Pertanto, l’Inps chiarisce che, dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, ultimo periodo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, in caso di attività lavorativa successiva al prepensionamento si prevede che “i contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista”.
Dopo il pensionamento, in caso di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di iscrizione al FPLD, il supplemento di pensione spettante è corrisposto nella misura pari alla differenza tra il montante risultante dalla contribuzione versata al predetto FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione, come determinata ai sensi del paragrafo 2.2 della circolare INPS del 31 gennaio 2023, n. 10, per il relativo coefficiente di trasformazione.
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