Gioca a calcio durante l’assenza dal lavoro per malattia: licenziato

Pubblicato il 29 marzo 2021

E' stato ritenuto legittimo il recesso comminato ad un lavoratore che, durante il periodo di godimento del congedo per malattia, aveva svolto un'attività impegnativa al di fuori dell'azienda.

Al dipendente era stato contestato di aver interrotto il vincolo fiduciario con il datore, esponendo sé stesso al rischio di un aggravamento delle proprie condizioni di salute e, comunque, di un rallentamento della definitiva guarigione clinica.

Il licenziamento era stato confermato dai giudici di merito, i quali avevano osservato come, dalla documentazione medica prodotta dal lavoratore, l'impegno fisico lui raccomandato in esito all’infortunio all’anca - nonché in ragione del morbo di Parkinson di cui egli soffriva - fosse di tipo assolutamente moderato e da svolgersi sempre alla presenza del fisioterapista.

L’interessato si era intrattenuto, invece, per diverse ore, sul campo di calcio, partecipando personalmente a numerosi incontri calcistici e svolgendo attività di allenatore di una squadra dilettantistica, ossia ponendo in essere un’attività ben più faticosa e impegnativa di quella lavorativa di natura impiegatizia, ordinariamente richiesta: di fatto, lo stesso avrebbe potuto riprendere a lavorare già alcuni mesi prima della contestazione disciplinare lui addebitata.

L’uomo si era rivolto alla Suprema corte, dolendosi che la Corte territoriale aveva ritenuto accertata la circostanza dello svolgimento di attività calcistica e non considerato invece che la presenza presso il campo di calcio era dettata dalla necessità di effettuare attività riabilitativa dopo l'intervento all'anca.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 8443 del 25 marzo 2021, ha giudicato inammissibile tale motivo, giudicandolo una censura che schermava, in realtà, un vizio di motivazione.

Gli Ermellini hanno confermato, in definitiva, la ricostruzione dei fatti operata nella decisione impugnata con cui era stato giudicato legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente per interruzione del vincolo fiduciario, avendo, con la sua condotta, pregiudicato il rapporto fiduciario che lo legava al datore di lavoro.

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