Con circolare del 3 luglio 2017, l’INPS ha cercato di armonizzare le lavorazioni sul territorio nazionale ed ha divulgato i principali orientamenti assunti nell’ambito della gestione diretta delle attività ex Ipsema.
Nel particolare l’Istituto ha fornito istruzioni su:
L’INPS ha chiarito che nessun onere economico a titolo di spese di viaggio potrà essere posto a carico dell’Istituto in presenza di eventi di malattia comportanti lo sbarco, trattandosi di prestazioni ulteriori e diverse rispetto alla tutela previdenziale.
L’indennità specifica ed esclusiva della categoria dei lavoratori marittimi, prevista dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 – c.d. legge Focaccia - è riconosciuta al lavoratore marittimo che per ragioni connesse allo stato psico-fisico conseguente all’evento morboso, sia inidoneo alla navigazione ed al lavoro a bordo della nave.
Si tratta in pratica di una forma di “compensazione” del mancato guadagno e di tutela nei confronti del lavoratore che risulta privo di retribuzione ed assistenza.
In merito la circolare INPS n. 105/2017 ha sottolineato che tale indennità non può ritenersi compatibile con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella marittima né, tantomeno, con la percezione dell’indennità NASpI che è un trattamento previdenziale compensativo dello stato di disoccupazione involontaria e sostitutivo del mancato reddito da lavoro.
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