Geografia giudiziaria. Il Tribunale di Pinerolo trasmette gli atti alla Consulta
Pubblicato il 20 novembre 2012
Con
ordinanza del 16 novembre 2012, il Tribunale di Pinerolo ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma della Legge n. 148/2011 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il Decreto-legge n. 138/2011, per contrasto con gli articoli 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione.
Contestualmente, è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del Decreto legislativo n. 155/2012 limitatamente all'inclusione del Tribunale di Pinerolo nell'elenco della tabella A), per contrasto con gli articoli 3, 24,25, primo comma, 76 e 97, primo comma, della Costituzione.
Le norme censurate sono quelle introduttive della nuova geografia giudiziaria. Le stesse - secondo i giudici piemontesi - sarebbero incostituzionali per violazione dell’iter di formazione della legge. In particolare, sembrerebbe essere stata violata la norma procedimentale della Costituzione che limita l'adozione del decreto-legge ai soli casi di straordinaria necessità ed urgenza.
Il Tribunale, sospeso il processo, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.