L'Agenzia delle Dogane, con Prot. 388521/RU del 24 giugno 2024, ha ufficializzato il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione acquistato nel secondo trimestre del 2024.
In riferimento all'agevolazione in questione, si informa che, per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell'anno corrente, la dichiarazione di rimborso necessaria per usufruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2024.
Con l'informativa del 24 giugno 2024, inoltre, l'Agenzia delle Dogane ha comunicato che è disponibile sul sito internet dell'AD il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione; in alternativa, è possibile fare riferimento al “tracciato record” pubblicato sul sito AD per predisporre autonomamente i file da inviare.
Il beneficio fiscale relativo all'agevolazione sul gasolio spetta ai seguenti soggetti:
1. Attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito.
- imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione Europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
2. Attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione.
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285.
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997.
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
3. Attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
NOTA BENE: Per fruire del rimborso dell'importo indicato, i soggetti aventi diritto devono indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.
Per usufruire dell'agevolazione tramite il Modello F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, come indicato nella nota 57015/RU del 14 maggio 2015.
Secondo il comma 2 dell’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti riconosciuti per i consumi effettuati dal 2012 in poi non sono soggetti alle limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007. Pertanto, questi crediti possono essere compensati anche se l’importo complessivo annuo supera i 250.000 euro indicati nella legge citata.
Per l’accreditamento su conti correnti in altri Stati dell’Unione Monetaria Europea, è necessario fornire i codici BIC (Bank Identification Code) e IBAN (International Bank Account Number).
Gli esercenti le attività di trasporto devono comprovare gli acquisti di gasolio commerciale mediante le fatture emesse dal fornitore. La legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha abrogato il regolamento relativo alla "scheda carburante", rendendo obbligatoria l’indicazione della targa del veicolo rifornito nella fattura elettronica. Questo è stato confermato dalla nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 della Direzione centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette.
Gli esercenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni di rimborso anche tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Le modalità tecniche ed operative per utilizzare questo servizio sono le seguenti:
Per predisporre i file relativi alle dichiarazioni da inviare tramite il Servizio Telematico Doganale, è possibile:
oppure
I crediti maturati per i consumi relativi al primo trimestre del 2024 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025, in base alle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012.
Successivamente, a partire da questa data, decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, come previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000. Tale istanza dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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