Garanzie fideiussorie nelle operazioni di fusione per incorporazione dell'esodante
Pubblicato il 25 febbraio 2015
L’art. 4, comma 3, Legge n.
92/2012, prevede che, a seguito della stipulazione dell’
accordo di incentivazione all’esodo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, il datore di lavoro esodante debba presentare all’INPS apposita domanda di accesso alla prestazione di esodo, accompagnata dalla produzione di una
fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto medesimo che - qualora non vengano versate le rate per la provvista per la prestazione e/o per la contribuzione figurativa correlata - avrà la possibilità di procedere all’escussione di detta garanzia (vedi circ. INPS n.
119/2013).
Stante quanto sopra, con messaggio n.
1392 del 24 febbraio 2015, l’INPS ha fornito apposite istruzioni con riferimento ai casi in cui
imprese esodanti, che abbiano già prodotto all’Istituto la fideiussione bancaria, vengano interessate da procedure di
fusione per incorporazione in altre aziende, al fine di assicurarsi che, anche in seguito alle suddette operazioni, il
credito garantito venga adempiuto a tutela dei diritti dei lavoratori destinatari dell’Accordo di incentivazione all’esodo sottoscritto dalla società incorporata.
In particolare, il messaggio sottolinea che le operazioni di fusione avvenute dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2504-bis c.c. (modificato ad opera del D.Lgs. n. 6/2013), determinano un fenomeno evolutivo-modificativo di natura formale dell’organizzazione societaria già esistente, la quale conserva la propria identità, anche se in un nuovo assetto organizzativo.
Infatti, tutti i rapporti giuridici, anche processuali, proseguono in capo al soggetto unificato quale centro unitario di tutti i rapporti preesistenti (cfr. Cass. sez. un. 17 settembre 2010, n. 19698; Cass. sez. un. 14 settembre 2010, n. 19509; Cass. ord. 18 novembre 2014, n. 24498).
In relazione alla società incorporata viene rilevato, altresì, l’effetto della cancellazione della stessa dal registro delle imprese una volta conclusa l’operazione societaria di fusione per incorporazione.
Pertanto, in considerazione del venir meno della capacità processuale e giuridica della azienda esodante incorporata, è necessario - allo scopo di assicurare che gli obblighi assunti dal datore di lavoro esodante vengano adempiuti - che il credito vantato dall’Istituto venga garantito da
nuova polizza fideiussoria presentata dalla
società incorporante.
Contestualmente viene chiesto che la medesima società incorporante produca una
dichiarazione unilaterale di assunzione degli obblighi radicati sull’accordo di esodo antecedentemente sottoscritto dalla società incorporata.