In materia di garanzie doganali le regole Ue prevalgono su quelle nazionali. A questa conclusione è giunta la circolare numero 3, del 21 gennaio 2005, dell’agenzia delle Dogane, la quale stabilisce che la possibilità da parte delle Autorità doganale nazionale di esonerare l’operatore “notoriamente solvibile” dall’obbligo di prestare la garanzia sulla transazione internazionale realizzata, non trova applicazione nel caso in cui il Codice doganale comunitario (Reg. CEE 2912/92) preveda, con riferimento all’operazione effettuata, l’applicazione di una specifica garanzia.
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