Fusione inversa, virata del Fisco
Pubblicato il 28 aprile 2009
L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 111 del 27 aprile 2009, ha modificato un precedente parere, poco favorevole, espresso solo due mesi fa in materia di fusione inversa. Con il nuovo documento di prassi, l’Agenzia ha ritenuto riallineabili con imposta sostitutiva i plusvalori civilistici iscritti sui beni propri della incorporante. Da un punto di vista civilistico non c’è una particolare normativa che disciplini la fusione inversa e il documento Oic4 fa, quindi, esplicito richiamo alla stessa disciplina della fusione diretta, soprattutto con riferimento all’articolo 2504-bis del Codice civile, secondo il quale il disavanzo da fusione può essere allocato a incremento dei beni della stessa controllata/incorporante e per differenza da iscriversi quale avviamento. Ma è proprio questo il punto più dibattuto, dato che nella fusione diretta il disavanzo può essere utilizzato solo per incrementare i beni della incorporata e non per i beni propri dell’incorporante. Tuttavia, in virtù del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l’Oic4 legittima l’iscrizione del disavanzo sui beni propri della controllata/incorporante. Di qui il dubbio sorto al Fisco che, nella risoluzione 46 del 24 febbraio 2009, si era domandato se i maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni o all’avviamento dell’incorporante/controllata fossero riallineabili fiscalmente con l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2–ter del Tuir. Diversamente dal parere positivo espresso da Assonime (circolare 51/08), le Entrate avevano risposto al quesito negativamente. Ora, però, l’Agenzia cambia il proprio orientamento in materia di beni che possono essere riallineati con imposta sostitutiva e, con la risoluzione n. 111/E, riconosce il diritto di applicare l’imposta sostitutiva anche ai plusvalori imputati ai beni già detenuti dall’incorporante. In questo modo, lo scenario operativo in caso di fusione inversa si amplia notevolmente, riconoscendo che l’imposta sostitutiva del 12/19% potrà essere applicata anche ai beni propri dell’incorporante così come può essere applicata all’avviamento “proprio” della stessa incorporante.