Furto del veicolo a noleggio, l'assicurazione indennizza comunque il proprietario
Pubblicato il 28 gennaio 2015
L’
assicuratore è tenuto ad
indennizzare il proprietario dell'autoveicolo rubato, anche nel caso in cui il
furto sia dipeso da colpa grave di
colui che lo ha avuto a noleggio.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con
sentenza n. 1430 depositata il 27 gennaio 2015, in accoglimento del ricorso presentato da una società proprietaria di un autocaravan, affinché la propria compagnia assicuratrice provvedesse ad indennizzare il furto dello stesso.
L’assicuratore infatti, invocando la
limitazione di responsabilità di cui all’art 1900 c.c., negava il pagamento del suddetto indennizzo, in quanto il furto era stato provocato, per colpa grave, dal soggetto che lo aveva avuto a noleggio.
La Cassazione tuttavia, riformando quanto dedotto nei primi due gradi di giudizio, ha ritenuto in tal caso sussistere l’
obbligo dell’assicuratore facendo proprio riferimento al
medesimo art. 1900 c.c., secondo comma, nel quale si prevede che la
copertura assicurativa opera
se il sinistro avvenga per dolo o colpa grave di un soggetto del quale l’assicurato deve rispondere.
A maggior ragione – ha argomentato ancora la Cassazione – tale obbligo sussiste nel caso, come quello in esame, in cui si tratti di un
terzo, seppur contrattualmente legato all’assicurato.
Tale
responsabilità potrebbe eventualmente essere
esclusa, solo in presenza di
specifica clausola contrattuale, da sottoscriversi espressamente ex art. 1341 c.c.