A partire dal 2 febbraio 2016 è soggetto a sanzione amministrativa chiunque venga colto a fumare in auto alla presenza di minori o donne in gravidanza nonché a gettare in terra piccoli rifiuti come gomme da masticare, mozziconi di sigarette, scontrini fiscali.
Dalla data indicata, infatti, entrano in vigore i nuovi divieti in materia di prodotti da tabacco e di rifiuti di piccolissime dimensioni contenuti, rispettivamente, nel Decreto legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016 e nella Legge n. 221 del 28 dicembre 2015.
Il Decreto legislativo n. 6/2016 recepisce la Direttiva n. 2014/40/UE volta al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
Nell’ambito del provvedimento sono contenute apposite misure volte alla tutela dei minori.
Nel dettaglio, il divieto di fumo di cui all’articolo 16 della Legge n. 3/2003, già esteso alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, viene ad interessare anche:
Inoltre, la vendita o la somministrazione a minori dei prodotti da fumo viene punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3 mila euro e con la sospensione per 15 giorni della licenza per l’esercizio dell'attività.
Se il fatto viene reiterato, la sanzione diventa da mille a 8 mila euro ed è prevista la revoca della licenza.
In ogni caso, viene espressamente sancito che chiunque venda prodotti del tabacco o sigarette elettroniche, è obbligato a chiedere all'acquirente l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età del medesimo sia manifesta.
Oltre a quanto esposto, il provvedimento disciplina:
La Legge n. 221/2005, contenente “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” introduce, nell’ambito delle varie disposizioni sulla gestione dei rifiuti, specifici divieti in tema di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.
Viene, quindi, vietato:
La violazione di quest’ultimo divieto viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro; se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
Altra novità contenuta nella Legge in esame è costituita dalla modifica dell’articolo 514 del Codice di procedura civile in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, nel cui novero vengono ricompresi:
Tra le altre misure, il provvedimento contiene una serie di previsioni relative a:
Quadro Normativo |
D. Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 Direttiva n. 2014/40/UE Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 R. D. n. 2316 del 24 dicembre 1934 D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 |
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