Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (Fsba) rende note sul proprio sito istituzionale le modalità di richiesta dell’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie (Ais e Acigs) il cui termine, solo per i mesi di gennaio e febbraio 2023, scade domani 28 febbraio.
Beneficiano dell’Ais i lavoratori subordinati di datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore, anche part time, nonché i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
In via ordinaria, la domanda di prestazione deve essere protocollata per ciascuna mensilità prima dell'inizio dell'evento, e comunque entro 15 giorni dalla data d’inizio indicata nell'accordo sindacale. Tuttavia, come sopra indicato, per le sole competenze di gennaio e febbraio 2023 la domanda relativa al singolo mese è presentata entro domani 28 febbraio 2023.
La durata dell'Ais è di ventisei settimane, vale a dire centotrenta giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su cinque giorni, centocinquantasei su sei giorni/settimana e centoottantadue su sette giorni/settimana.
I suddetti periodi sono conteggiati nel biennio mobile che va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e partire dal 1° gennaio 2023, e ogni giornata che presenti una riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una di sospensione.
I datori di lavoro non in regola con la contribuzione per gli anni 2019, 2020 e 2021 possono versare, in alternativa, il contributo una tantum di cento euro per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata, relativa a ciascuna annualità.
Per quanto riguarda l'Acigs (assegno d’integrazione salariale per ragioni straordinarie), i beneficiari sono i lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro che abbiano più di quindici dipendenti.
Anche per tale prestazione, la domanda deve essere protocollata prima della data d'inizio dell'evento indicata nell'accordo sindacale ma, per le competenze di gennaio e febbraio 2023, la domanda va presentata entro il 28 febbraio 2023.
La domanda di Acigs ha una durata minima di tre mesi, decorrenti dal primo giorno del primo mese e con termine all'ultimo giorno dell'ultimo mese di competenza.
La durata della prestazione è pari a:
ventiquattro mesi per riorganizzazione aziendale per processi di transizione, pari a cinquecentoventi giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro settimanale distribuito su cinque giorni, a seicentoventiquattro su sei giorni/settimana e a settecentoventotto su sette giorni/settimana;
dodici mesi per crisi aziendale, pari a duecentosessanta giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro settimanale distribuito su cinque giorni, a trecentododici su sei giorni/settimana e a trecentosessantaquattro su sette giorni/settimana.
trentasei mesi per contratto di solidarietà, pari a settecentottanta giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro settimanale distribuito su cinque giorni, a novecentotrantasei su sei giorni/settimana e a 1.092 su sette giorni/settimana.
I suddetti periodi sono conteggiati nel quinquennio mobile calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione dal 1° gennaio 2023.
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