L’INPS, con messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto), dopo aver provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio, fornisce le istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello prevista dalle Legge n. 247/2007.
Posto che gli importi comunicati dall’Istituto ai soggetti ammessi al beneficio rappresentano la misura massima dell’agevolazione conguagliabile, viene chiarito che qualora le aziende, per varie cause, abbiano diritto ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante e che per il calcolo dello sgravio va presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti dalla contrattazione aziendale e territoriale, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Operazioni societarie e unificazione posizione contributiva
Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata - le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.
Le aziende che - successivamente alla richiesta di sgravio e in conseguenza al principio dell’unicità della posizione contributiva - siano divenute titolari di una sola matricola aziendale, opereranno il recupero del beneficio spettante sulla posizione oggi in essere.
Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Conclude il messaggio INPS n. 162/2016, sottolineando che i datori di lavoro ammessi allo sgravio, per il recupero dell’incentivo in questione, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):
Contrattazione aziendale |
Contrattazione Territoriale |
||
Codice |
Significato |
Codice |
Significato |
L242 |
Sgr. aziendale ex DI 8-04-2015 quota a favore del D.L. |
L244 |
Sgr. territoriale ex DI 8-04-2015 quota a favore del D.L. |
L243 |
Sgr. aziendale ex. DI 8-04-2015 quota a favore del lavoratore |
L245 |
Sgr. territoriale ex. DI 8-04-2015 quota a favore lavoratore |
da valorizzare nell’Elemento<Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il previsto codice causale "M964" - avente il significato di "restituzione sgravio contrattazione secondo livello" - da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>, del flusso UniEmens.
Per la tempistica relativa all’effettuazione delle suddette operazioni occorrerà attendere la pubblicazione del messaggio in quanto le stesse dovranno essere effettuate “entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione” dello stesso.
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