Frontalieri Italia-Svizzera, approvato Ddl contro le doppie imposizioni

Pubblicato il 06 dicembre 2021

Approvato dal CdM del 3 dicembre 2021 il Disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri concluso lo scorso 23 dicembre 2020.

Il provvedimento sarà, ora, trasmesso alle Camere per la votazione definitiva, dopo il via libera del Consiglio federale svizzero dello scorso 11 agosto.

L’Accordo definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri, con la previsione del principio di reciprocità, a differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera.

Molto verosimilmente esso entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

Frontalieri Italia-Svizzera, chi sono

Sono considerati frontalieri i lavoratori che risiedono fiscalmente entro 20 km dalla frontiera, svolgono un’attività di lavoro dipendente nell’altro Stato e rientrano “in linea di principio” ogni giorno al loro domicilio (con possibilità di restare all’estero per motivi professionali per un massimo di 45 giorni in un anno).

Relativamente all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sono interessate le seguenti zone:

Frontalieri, metodo di imposizione

Grazie al nuovo accordo, relativamente al criterio di imposizione, viene stabilito il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente.

Nello specifico, la Svizzera applicherà sul reddito di lavoro dipendente derivante dall’attività svolta sul proprio territorio un'imposta gravante al massimo sull’80% del reddito, e la tassazione sarà applicata alla fonte.

Una novità riguarda, invece, l’Italia che potrà assoggettare, a sua volta, a imposizione tali redditi dei lavoratori frontalieri (che verranno quindi trattati come soggetti fiscalmente residenti), ma dovrà eliminare la doppia imposizione mediante il meccanismo del credito di imposta.

È prevista una clausola di salvaguardia: i frontalieri italiani che lavorano o hanno lavorato nei suddetti cantoni tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo continueranno a essere assoggettati a imposizione esclusivamente in Svizzera, e nulla cambierà per loro.

La Svizzera, infatti, verserà sino al 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40% delle imposte lorde prelevate.

Per adempiere agli obblighi imposti dall’accordo, entro il 20 marzo dell’anno successivo a quello fiscale di riferimento, lo Stato in cui il lavoro dipendente viene svolto comunica i dati relativi all’imposizione del frontaliere allo Stato di residenza del lavoratore.

L’accordo, che si fonda sul principio di reciprocità, sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni per valutare la necessità di eventuali modifiche; una clausola del Protocollo aggiuntivo dispone, inoltre, che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di telelavoro.

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