Frontalieri. Corte di giustizia UE: stessi diritti dei lavoratori residenti

Pubblicato il 17 maggio 2024

Con sentenza del 16 maggio 2024, causa C-27/23, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è occupata di una domanda di pronuncia pregiudiziale in tema di libera circolazione dei lavoratori nell'Unione Europea e diritti dei lavoratori frontalieri.

Il caso all'attenzione della Corte di giustizia UE

La causa riguardava un lavoratore frontaliero - con lavoro in Lussemburgo e residenza in Belgio - che aveva richiesto un assegno familiare per un minore affidato al suo nucleo familiare con decisione giudiziaria.

La richiesta gli era stata rifiutata dall'ente Lussemburghese preposto poiché il minore, non essendo figlio biologico o adottivo del richiedente, non era considerato "familiare" e non rientrava tra i beneficiari degli assegni ai sensi della normativa lussemburghese.

La questione pregiudiziale sollevata dalla Corte lussemburghese

La questione, sollevata dalla Corte di cassazione del Lussemburgo, verteva sull'interpretazione degli articoli 45 del TFUE, 7 del regolamento n. 492/2011, 67 del regolamento n. 883/2004 e 60 del regolamento n. 987/2009.

Il giudice rimettente, in particolare, chiedeva se il principio della parità di trattamento e la normativa unionale ostassero alle disposizioni di uno Stato membro, come quella nazionale in esame.

La normativa del Lussemburgo, in particolare, impedisce ai lavoratori non residenti di percepire un assegno familiare per minori collocati in affidamento presso di loro.

Per contro, tutti i minori che sono stati collocati in affidamento con decisione giudiziaria e sono residenti nel medesimo Stato membro hanno il diritto di percepire l'assegno.

Si chiedeva, in altri termini, se la normativa lussemburghese creasse, di fatto, una discriminazione di natura indiretta.

Lavoratori frontalieri e assegni familiari  

Per lavoratori frontalieri si intendono coloro che risiedono in uno Stato membro dell'UE e lavorano in un altro, ritornando regolarmente alla propria residenza.

Gli assegni familiari, come noto, sono prestazioni sociali destinate a supportare economicamente le famiglie con figli a carico, compensando i carichi familiari.

La parità di trattamento e il diritto dell’Unione europea  

Principio di parità di trattamento  

Il principio di parità di trattamento è fondamentale per garantire la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea.

Stabilito dall'articolo 45 TFUE e dal Regolamento UE 492/2011, questo principio:

Discriminazione indiretta  

La discriminazione indiretta si verifica quando una normativa apparentemente neutra svantaggia in modo sproporzionato i cittadini di altri Stati membri.

La decisione della Corte di Giustizia UE  

Ebbene, nel contesto degli assegni familiari per i lavoratori frontalieri, la Corte di Giustizia UE ha evidenziato che le disposizioni lussemburghesi violano il principio di parità di trattamento, impedendo ai lavoratori frontalieri di ottenere gli stessi benefici dei residenti.

Interpretazione delle normative UE  

Secondo la Corte di Giustizia UE, in particolare, la legge nazionale del Lussemburgo discrimina indirettamente i lavoratori frontalieri.

Questa discriminazione non può essere giustificata da alcun legittimo obiettivo e deve essere eliminata per rispettare il principio della parità di trattamento e la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea.

Tutti i lavoratori, infatti, indipendentemente dalla residenza, devono godere degli stessi vantaggi sociali, come gli assegni familiari.

L'interpretazione resa dalla Corte UE

In conclusione, la Corte di giustizia UE ha statuito che gli articoli UE richiamati devono essere interpretati nel senso che:

"essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un lavoratore non residente non può percepire un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte sua, di un’attività subordinata in tale Stato membro per un minore collocato in affidamento presso di lui con decisione giudiziaria e di cui egli assume la custodia, mentre un minore che è stato oggetto di affidamento giudiziario e residente in detto Stato membro ha il diritto di percepire tale assegno, che è versato alla persona fisica o giuridica investita della custodia del minore in questione. La circostanza che il lavoratore non residente provveda al mantenimento del minore collocato in affidamento presso di lui può essere presa in considerazione nell’ambito della concessione di un assegno familiare a un simile lavoratore per un minore collocato in affidamento presso il suo nucleo familiare solo se la normativa nazionale applicabile prevede una condizione del genere per la concessione di detto assegno ad un lavoratore residente investito della custodia di un minore collocato in affidamento presso il suo nucleo familiare".

Tabella di sintesi della sentenza

Sintesi del Caso Un lavoratore frontaliero ha richiesto un assegno familiare per un minore affidato al suo nucleo familiare con decisione giudiziaria. L'ente preposto del Lussemburgo ha rifiutato la richiesta poiché il minore non era considerato "familiare" ai sensi della normativa lussemburghese.
Questione Dibattuta Andava chiarito se la normativa lussemburghese, che impedisce ai lavoratori frontalieri di ottenere assegni familiari per minori affidati, violasse il principio di parità di trattamento e la normativa UE.
Soluzione della Corte di Giustizia UE La Corte di Giustizia UE ha stabilito che la normativa lussemburghese discrimina indirettamente i lavoratori frontalieri, violando il principio di parità di trattamento: tutti i lavoratori devono godere degli stessi vantaggi sociali, indipendentemente dalla residenza.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy