Ai sensi del comma 35 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), il potere di emettere atti di recupero ed eventualmente di sanzionare i contribuenti spetta all’ufficio dell’agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente/beneficiario, al momento nel quale la violazione viene commessa.
Se non è noto il domicilio fiscale, la competenza va attribuita a un'articolazione dell’Agenzia individuata con provvedimento del direttore.
Tale norma è stata ripescata dall’Agenzia delle Entrate per individuare l’ufficio competente in relazione agli accertamenti da eseguire per le violazioni legate alla cessione dei crediti edilizi. Infatti, nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, potrebbe non essere possibile individuare il luogo di commissione della violazione, la quale avviene al momento della indebita compensazione effettuata per via telematica.
Allora, il provvedimento prot. 237466 del 27 giugno 2023 ha stabilito che è la direzione provinciale dell’Agenzia, nell’ambito della quale è ubicato il domicilio fiscale del contribuente, l’ufficio competente per i controlli in caso di violazioni relative alla cessione di bonus fiscali.
NOTA BENE: Se non è conosciuto il domicilio fiscale del beneficiario, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del DPR n. 600/1973, al momento di utilizzo del credito.
Utile al fine di identificare la competenza territoriale è l’allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.
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