Frodi Iva, anche il “filtro” è penalmente perseguibile

Pubblicato il 16 giugno 2008

Le generalizzazioni applicative degli schemi di contrasto al fenomeno delle “frodi carosello” in materia di Iva non sempre corrispondono alla situazione concreta. Nella valutazione della posizione del c.d. “buffer” (filtro), che può (o non) essere consapevole della frode, questo soggetto si inserisce così: il broker (interponente) fa acquistare i prodotti presso la company (fornitore intracomunitario) dal missing trader (un interposto), che anziché rivendere direttamente quei prodotti all’interponente, li cede al soggetto “filtro”, il quale vende i prodotti al cessionario finale, per allungare la filiera e rendere evanescente il disegno rivolto al mancato pagamento dell’Iva, con il conseguimento del doppio vantaggio della spartizione dell’Imposta non versata e dell’abbassamento del prezzo dei prodotti, con connessa concorrenza sleale a danno dei commercianti regolari. Il filtro diviene, perciò, concorrente con gli altri partecipanti al carosello, poiché ha accettato dolosamente di rivestire questo ruolo.

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