Arriva la data entro cui i datori di lavoro devono trasmettere all’Inps i dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nell’anno 2019 ed in relazione ai quali l’Istituto è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
L'Inps, con il messaggio n. 471 del 7 febbraio 2020, spiega che, per consentire all’Istituto di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta (come la Certificazione Unica), le aziende interessate dovranno effettuare la trasmissione, esclusivamente in modalità telematica, entro e non oltre il 20 febbraio 2020.
L’Istituto ricorda che il “principio di onnicomprensività” (articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR), comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste: dunque, la retribuzione corrisposta in danaro e i vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il percorso di accesso per l’invio dei flussi dal sito Inps: “Servizi on line” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti”.
Nel menu di sinistra della pagina è presente un collegamento (“Comunicazione Benefit Aziendali”) che, selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:
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