Foro convenzionale soppresso? La competenza passa all’Ufficio accorpante

Pubblicato il 13 luglio 2015

Con ordinanza n. 14390 del 9 luglio 2015, la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, ha precisato che, in caso di soppressione dell’ufficio giudiziario prescelto convenzionalmente, la relativa clausola di deroga non diventa inefficace, bensì conferisce la competenza prorogata a favore dell’ufficio che abbia accorpato quello soppresso.

Ed infatti, la clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio assolve la funzione di designare l’ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti.

Tale designazione avviene attraverso un rinvio “mobile” di tipo esterno alle norme dell’ordinamento giudiziario che fissano la sede e le articolazioni territoriali del foro prescelto.

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