Con ordinanza n. 14390 del 9 luglio 2015, la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, ha precisato che, in caso di soppressione dell’ufficio giudiziario prescelto convenzionalmente, la relativa clausola di deroga non diventa inefficace, bensì conferisce la competenza prorogata a favore dell’ufficio che abbia accorpato quello soppresso.
Ed infatti, la clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio assolve la funzione di designare l’ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti.
Tale designazione avviene attraverso un rinvio “mobile” di tipo esterno alle norme dell’ordinamento giudiziario che fissano la sede e le articolazioni territoriali del foro prescelto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".