La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato la condanna della rappresentante legale di una scuola privata che aveva fornito e messo in vendita agli studenti dispense tratte o comunque generate da libri di testo, così violando il diritto d’autore.
Rigettata in proposito la tesi dell’imputata ricorrente, secondo cui la stessa avrebbe ignorato che le dispense fornite fossero riproduzioni di libri di testo (con conseguente carenza dell’elemento soggettivo del reato). E’ stato difatti osservato nel merito come la ricorrente svolgesse attività di imprenditrice scolastica, curando non soltanto l’organizzazione dell’insegnamento, ma anche l’organizzazione di vendita delle dispense in modo ripetitivo e sistematico. Era suo compito, pertanto, l’approvvigionamento del materiale didattico, tanto che si era a tal fine rivolta ad una tipografia che effettuava riproduzioni in forma professionale, servendosi di appositi macchinari (poi sequestrati); indice di una scelta pienamente consapevole. La fornitura delle dispense, oltretutto – si legge ancora nella sentenza n. 39546 del 30 agosto 2017 - consentiva all'imputata di integrare i guadagni a scapito dei produttori e rivenditori dei libri di testo.
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