Il MEF, con nota pubblicata il 17 novembre, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al principio di annualità della formazione, di cui aveva dato notizia il 5 novembre scorso.
In quella sede, in vista dell'approssimarsi del termine del 31 dicembre 2022, utile all'assolvimento degli obblighi formativi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge 21 febbraio 2021, n. 21, il Ministero aveva evidenziato che il differimento del termine stesso non comporta l'abrogazione del principio dell'annualità della formazione.
Al riguardo, la disposizione citata consente esclusivamente al revisore legale dei conti che non fosse in regola con i suddetti obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 di regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022.
La disposizione stessa, invece, non consente di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l'intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell'anno o negli anni precedenti.
In pratica, era stato specificato che:
Con la specifica resa il 17 novembre, il MEF – tenendo conto della straordinaria emergenza epidemiologica che ha caratterizzato il triennio 2020-2022 - si rivolge a coloro che nel 2020 e/o nel 2021 non hanno assolto, interamente o parzialmente, gli obblighi formativi previsti dalla legge.
Pertanto, a seguito della maturazione in uno o entrambi dei suddetti anni di un numero di crediti inferiore a quanto richiesto dalla legge, è consentito recuperare i crediti mancanti nel 2022.
NOTA BENE: In tal modo, il principio di annualità si ricompone eccezionalmente nell’ultimo anno del triennio e non viene abrogato, ma solo differito per l’emergenza straordinaria presa in considerazione dal legislatore.
ATTENZIONE: La norma riguarda unicamente il triennio formativo 2020-2022.
Invece, la maturazione nel 2020 e/o nel 2021 di un numero di crediti formativi superiore al minimo previsto dalla legge non consente di imputare il maggior numero di crediti conseguiti nell’anno o negli anni in questione a qualsiasi altro anno del triennio.
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