Formazione obbligatoria revisori legali, principio annualità differito per Covid

Pubblicato il 18 novembre 2022

Il MEF, con nota pubblicata il 17 novembre, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al principio di annualità della formazione, di cui aveva dato notizia il 5 novembre scorso.

Formazione continua revisori legali, il differimento non abroga il principio di annualità

In quella sede, in vista dell'approssimarsi del termine del 31 dicembre 2022, utile all'assolvimento degli obblighi formativi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge 21 febbraio 2021, n. 21, il Ministero aveva evidenziato che il differimento del termine stesso non comporta l'abrogazione del principio dell'annualità della formazione.

Al riguardo, la disposizione citata consente esclusivamente al revisore legale dei conti che non fosse in regola con i suddetti obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 di regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022.

La disposizione stessa, invece, non consente di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l'intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell'anno o negli anni precedenti.

In pratica, era stato specificato che:

Obbligo formativo e principio di annualità, ulteriori chiarimenti

Con la specifica resa il 17 novembre, il MEF – tenendo conto della straordinaria emergenza epidemiologica che ha caratterizzato il triennio 2020-2022 - si rivolge a coloro che nel 2020 e/o nel 2021 non hanno assolto, interamente o parzialmente, gli obblighi formativi previsti dalla legge.

Pertanto, a seguito della maturazione in uno o entrambi dei suddetti anni di un numero di crediti inferiore a quanto richiesto dalla legge, è consentito recuperare i crediti mancanti nel 2022.

NOTA BENE: In tal modo, il principio di annualità si ricompone eccezionalmente nell’ultimo anno del triennio e non viene abrogato, ma solo differito per l’emergenza straordinaria presa in considerazione dal legislatore.

ATTENZIONE: La norma riguarda unicamente il triennio formativo 2020-2022.

Invece, la maturazione nel 2020 e/o nel 2021 di un numero di crediti formativi superiore al minimo previsto dalla legge non consente di imputare il maggior numero di crediti conseguiti nell’anno o negli anni in questione a qualsiasi altro anno del triennio.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy