Formazione continua CdL verso il ripristino dell’ordinaria gestione
Pubblicato il 08 settembre 2021
Con la Circolare 28 luglio 2021, n. 1172, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro comunica le nuove linee di coordinamento e di indirizzo in materia di formazione continua obbligatoria, deliberate nella seduta del 10 luglio scorso.
In particolare, nell’ottica di ricondurre le attività formative verso una gestione ordinaria, post-pandemia, il Consiglio Nazionale ha deliberato, per il biennio formativo 2021-2022, di:
- consentire agli iscritti, per il solo anno 2021, di conseguire crediti formativi con modalità a distanza, mediante webinar e corsi e-learning, nella misura massima del 60%;
- consentire, a far data dal 1° ottobre 2021, l’utilizzo della videoconferenza come disciplinato dall’art. 9 del vigente Regolamento, esclusivamente con partecipazione in presenza degli iscritti in luogo vigilato dai Consigli Provinciali o da altri enti ed organizzazioni autorizzati, con proiezione dell’evento in sala fisica e rilevazione delle presenze mediante DUI o firma cartacea;
- confermare, dal 1° ottobre 2021, quali uniche tecnologie valide all’erogazione della formazione a distanza, le piattaforme e-learning e webinar con tracciamento informatico della presenza e della partecipazione dei collegati;
- richiedere, entro il 1° ottobre 2021, ai Consigli Provinciali, la presentazione della dichiarazione di conformità della piattaforma utilizzata ai fini del rilascio della relativa abilitazione;
- limitare, dal 1° ottobre 2021, l’organizzazione degli eventi da parte dei CPO in modalità webinar ai soli iscritti alla Regione di appartenenza, favorendo la sussidiarietà e la collaborazione tra ordini territoriali;
- consentire, dal 1° ottobre 2021, la co-organizzazione di eventi formativi anche tra CPO appartenenti a Regioni diverse;
- consentire, fino al 30 settembre 2021, agli enti formatori autorizzati con la sola modalità frontale di continuare ad organizzare eventi a distanza, previa presentazione della dichiarazione di conformità della piattaforma utilizzata;
- consentire, ai CPO ed agli enti formatori autorizzati, di derogare alla predisposizione di domande intermedie e finali e alla consegna dell’attestato di partecipazione.