Formazione continua avvocati, nuove regole dal 1° gennaio 2015
Pubblicato il 29 ottobre 2014
Il Consiglio nazionale forense ha pubblicato, sul proprio sito internet, il
regolamento n. 6/2014 di disciplina delle nuove modalità per la
formazione continua degli avvocati, in attuazione dell'articolo 11 della Legge professionale forense n. 247/2012.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore a partire
dal 1° gennaio 2015.
Ai sensi delle nuove disposizioni, la formazione continua potrà essere adempiuta dal legale o tirocinante attraverso attività di
aggiornamento e di formazione.
L'attività di
aggiornamento è svolta mediante la frequenza, anche a distanza, di corsi, seminari, convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie di diritto sostanziale e processuale.
L'attività di
formazione si realizza mediante la partecipazione a particolari eventi come corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista, master di primo e secondo livello, corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, corsi di cui all'articolo 22 della Legge professionale.
Viene, inoltre, sancito il
diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare.
Crediti formativi da conseguire
Ogni iscritto dovrà conseguire, nell'arco del
triennio formativo, almeno
60 crediti formativi di cui
9 nelle materie obbligatorie di ordinamento, previdenza forense, deontologia ed etica professionale.
Ogni
anno dovranno essere conseguiti
almeno 15 crediti di cui
3 nelle materie obbligatorie.
Il numero di crediti conseguiti in
modalità FAD non potrà superare il
limite del 40% del totale dei crediti da conseguire nel triennio.
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo sono valutate anche le
attività di auto-aggiornamento come nel caso di svolgimento di relazioni o lezioni, pubblicazioni in materie giuridiche, contratti di insegnamento in materie giuridiche, partecipazioni a commissioni studi o di esame, attività seminariali di studio.