Tra le cause di possibile esonero dall’obbligo di formazione continua, per gli avvocati, ci sono anche la gravidanza, il parto, nonché l’adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori.
Questo ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento sulla formazione degli avvocati.
In ogni caso, l’interessato è tenuto ad inoltrare specifica richiesta per poter fruire dell’esenzione, così da permettere un preventivo controllo sulla legittimità della domanda medesima.
Lo ha precisato il Consiglio Nazionale Forense nel testo della sentenza n. 58 del 25 maggio 2018, con cui è stato respinto il ricorso presentato da un avvocato contro la sanzione disciplinare dell’avvertimento irrogatagli dal COA per omissione dell’obbligo formativo.
La decisione è stata confermata dal CNF in quanto il legale, il quale si era giustificato richiamando la propria funzione genitoriale di padre divorziato di un bimbo di 6 anni, non aveva avanzato specifica domanda di esenzione proprio in relazioni all’adempimento di doveri collegati alla paternità.
Lo stesso, ossia, pur potendo esercitare questo diritto con un minimo di diligenza, non lo aveva fatto, mettendo il Consiglio dell’Ordine territoriale di fronte ad un fatto compiuto e sottraendosi, così, al preventivo controllo dello stesso. Egli, in definitiva, era rimasto privo di giustificazione.
Un comportamento, questo, che il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto “di autonoma rilevanza sotto il profili disciplinare”.
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