I compensi percepiti dai medici del SSN in relazione all'attività intramoenia - fatturati dall’ente e poi liquidati in busta paga - costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ex articolo 50 comma 1 lettera e) del TUIR, tali redditi non possono rientrare nel regime forfettario.
L'interrogazione parte dalla modifica, attraverso la legge di Bilancio per il 2019, della disciplina relativa al regime forfettario: è escluso dal regime forfettario chi ha ricevuto compensi da lavoro dipendente o assimilati da uno o più datori di lavoro con cui ha lavorato nei due anni precedenti.
Nel ribadire che le prestazioni mediche intramoenia non rilevano ai fini del regime forfettario, il Mef spiega che la norma mira ad evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo.
L'argomento sollevato ha posto anche la questione della retroattività della norma.
Il Ministero risponde che la nuova causa ostativa al regime forfettario relativa ai rapporti con il proprio datore di lavoro non può avere effetti retroattivi.
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