Niente regime forfetario per chi esercita l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Se, a seguito di scissione parziale, la società scissa ha modificato la denominazione ma il datore di lavoro non può ritenersi cambiato la causa ostativa sussiste.
Questo ostacolo all’accesso al regime agevolato - stabilito dalla lettera d-bis) del comma 57, articolo 1, della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge di Bilancio per il 2019 - risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza (circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).
Dunque, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 108 del 15 aprile 2020, chiarisce che il contribuente:
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