Fondo sanitario, è deducibile solo quello integrativo puro

Pubblicato il 04 dicembre 2014 L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 107 del 3 dicembre 2014, spiega che gli enti, casse e società di mutuo soccorso non sono equiparabili ai fondi sanitari integrativi.

A sostegno richiama la norma che recita: “gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, … , non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l'art. 10, comma 1, lett. e-ter) del medesimo D.P.R. n. 917/1986".

Pertanto, sentito il parere del ministero della Salute, chiarisce che: se il fondo sanitario non rientra tra quelli integrativi del Servizio sanitario nazionale, i cui ambiti di intervento sono delimitati dall'articolo 9 del Dlgs 502/1992, il contribuente libero professionista non può dedurre dal reddito complessivo, ex articolo 10 del Tuir, i contributi ad esso versati.

È ribadita, inoltre, per il libero professionista, l'indeducibilità degli stessi contributi (ex articolo 51 del Tuir).
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