Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che apporta alcune modifiche al precedente decreto ministeriale 29 ottobre 2020 recante la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa.
Si tratta di uno strumento di sostegno alla ristrutturazione di imprese in difficoltà economico-finanziaria, alla salvaguardia occupazionale nonché alla tutela dei marchi storici.
L’articolo 43 del Dl n. 34 del 19 maggio 2020, ha istituito il "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Il Fondo è finalizzato alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.
Esso opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.
I principali obiettivi del Fondo Salvaguardia Imprese sono:
Con successivo decreto del 29 ottobre 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.
Con il più recente decreto ministeriale del 14 settembre 2022 sono state introdotte modifiche alle modalità operative del Fondo, al fine di:
In particolare, è stata ridefinita la procedura di accesso al Fondo ed è stato stabilito che:
Lo schema della suddetta istanza e le modalità di presentazione della medesima sono resi disponibili nel sito internet del soggetto gestore e del Ministero dello Sviluppo Economico.
NOTA BENE: L'intervento complessivo del Fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione non può eccedere l'importo di 30 milioni di euro.
Il Fondo può intervenire anche in assenza del contemporaneo investimento di operatori privati indipendenti, a condizione che:
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