Fondo perduto “redivivo” agganciato alla attività dichiarata

Pubblicato il 05 novembre 2020

Arriva un “nuovo” contributo a fondo perduto, questa volta circoscritto solo ad alcuni contribuenti. Con la pubblicazione del decreto cd. “Ristori” (D.L. n. 137/2020) viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai tutti quei soggetti titolari di partita Iva che svolgono, in via “prevalente”, una delle attività previste nell’ambito dei settori economici interessati dalle restrizioni introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020. In particolare, si tratta dei soggetti che: a) sono in possesso, alla data del 25 ottobre 2020, di una partita Iva “attiva”; b) dichiarano di svolgere come attività “prevalente” una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al D.L. n.137/2020 (tra cui: bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, piscine, palestre, ecc..).

Al fine di accelerare la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che la somma viene accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo “prima edizione” parametrando il quantum da corrispondere ad una percentuale variabile dal 100% al 400% dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri dell’articolo 25 del decreto cd. “Rilancio”.

Il contributo è riconosciuto anche ai soggetti che non sono riusciti a presentare l’istanza ai sensi del citato articolo 25: per questi, l’Agenzia riaprirà il canale web in modo consentire la presentazione dell’istanza e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base degli stessi parametri utilizzati dai soggetti che hanno già ricevuto il precedente contributo. Condizione necessaria per accedere al beneficio è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (anche se si tratta di un periodo scollegato dalle attuali restrizioni). Il contributo a fondo perduto spetta - a prescindere dal calo di fatturato – anche ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Non possono accedere al ristoro, invece, i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020.

Viene, tuttavia, demandato ad un nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la regolamentazione tecnica della disposizione e, in particolare, la definizione dei termini e delle modalità per consentire la trasmissione delle istanze.

Resta fermo che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020”.  In particolare, le disposizioni dell’articolo 25 del D.L. n.34/2020 si applicano con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riferite ai contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l’istanza per la prima volta. Da ultimo, si fa presente che il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli aiuti di stato si cui alla comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Acconto IVA 2024: guida completa alla scadenza del 27 dicembre

24/12/2024

Possessori strutture ricettive all'aperto: aggiornamento catastale 2025

24/12/2024

Artigiani: come applicare la riduzione dei premi INAL per il 2024

24/12/2024

Prodotti difettosi: anche il fornitore può esserne responsabile

24/12/2024

Sicurezza sul lavoro: dall'INAIL il rating per misurare le prestazioni aziendali

24/12/2024

Turismo: al via il bando da 8 mln per formazione e innovazione

24/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy