Con il format domande e risposte, l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul contributo a fondo perduto per COVID-19, ex articolo 25 del decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito nella legge 77/2020). Tra i temi della circolare n. 22 del 21 luglio 2020 - che segue la circolare n. 15 del giugno 2020 - anche il contributo per gli studi associati di professionisti iscritti alle casse di previdenza, che viene negato.
È un no che pesa quello che riguarda il contributo a fondo perduto per gli studi associati di professionisti soci iscritti alle Casse. A motivo, l’Agenzia indica il fatto che gli studi associati non hanno una propria autonomia giuridica, ove siano composti da professionisti iscritti alle Casse di previdenza.
Sul punto si evidenzia la difformità di trattamento rispetto alle società artigiane (Sas) che, pur non essendo neanche queste dotate di autonomia giuridica, accedono al beneficio anche se i soci professionisti sono iscritti alla Gestione separata.
Le società in liquidazione, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, fruiscono del “contributo” se la fase di liquidazione è stata avviata successivamente al 31 gennaio 2020 (stato di emergenza sanitaria COVID-19), poiché “in linea di principio… in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), … l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica COVID-19”.
Per l’ammontare dei ricavi il riferimento è al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio (1° gennaio 2019-31dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) e valgono le modalità di determinazione della riduzione del fatturato dettate nella circolare n. 15/E/2020.
L’Agenzia precisa che l’aiuto può essere concesso, secondo quanto contenuto nella comunicazione della Commissione europea che modifica temporaneamente le condizioni per gli aiuti di Stato alla luce della pandemia di Covid-19: alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, in base alla definizione ex articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).
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