Fondo di tesoreria INPS e insussistenza dell’obbligo contributivo

Pubblicato il 02 marzo 2018

Con la circolare n. 37 dell’1 marzo 2018, l’INPS, tenuto conto delle risultanze della verifica avviata per il controllo della regolare costituzione del rapporto contributivo relativo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, ha fornito le istruzioni per disciplinare le vicende in merito alla contribuzione versata da aziende prive dei requisiti costitutivi del predetto obbligo contributivo, distintamente sulla base delle diverse fattispecie configurabili.

Si rammenta a tal proposito che il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2007 dispone, per i datori di lavoro del settore privato che occupino alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, l’obbligo di versamento, al Fondo tesoreria, delle quote di TFR ex articolo 2120 c.c., relativamente ai dipendenti che non le abbiano destinate alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005.

Datori di lavoro che hanno operato in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo

Chiarisce l’Istituto che, ai datori di lavoro che hanno effettuato il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria in assenza dei presupposti di legge e senza aver mai ottenuto l’attribuzione del relativo codice di autorizzazione, è stato inibito, a partire dal mese di competenza di giugno 2016, la trasmissione di dichiarazioni contributive che espongano il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.

Con riguardo, invece, alle aziende che hanno operato con il Fondo di Tesoreria sulla scorta dell’avvenuta attribuzione del codice di autorizzazione, l’Istituto sta effettuando gli ulteriori accertamenti per verificare la regolare costituzione del rapporto contributivo.

Per favorire lo svolgimento delle operazioni di controllo, le aziende interessate sono tenute ad effettuare la cd. due diligence delle condizioni che hanno determinato la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione ed a comunicare prontamente all’Istituto l’eventuale insussistenza dei requisiti che determinano l’obbligo di contribuzione al Fondo di Tesoreria, con particolare riguardo alla natura giuridica del soggetto contribuente ed al requisito dimensionale.

Datori di lavoro con regolarità contributiva

I versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, effettuati - in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo - da aziende con regolarità contributiva, sono, ad ogni modo, ritenuti validi a tutti gli effetti di legge, e non verranno rimborsati.

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