Con il messaggio 1° marzo 2024, n. 895, l’Inps fornisce i chiarimenti per la presentazione delle istanze di assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (TLC).
Con la circolare del 21 dicembre 2023, n. 107, l’Istituto previdenziale ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (Fondo TLC) che è demandato a garantire le seguenti prestazioni:
A seguito della nomina del nuovo Comitato amministratore con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio 2024, n. 17, il Fondo TLC è diventato integralmente operativo, sicché l’erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro correlate alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sarà possibile a decorrere dal 31 gennaio 2024.
Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del fondo in argomento non potranno più richiedere la prestazione di integrazione salariale erogata dal fondo di integrazione salariale (FIS).
Le procedure di presentazione delle domande di accesso alla prestazione saranno fornite con successivo messaggio dell’Istituto Previdenziale.
NOTA BENE: Sono considerate valide le domande presentate successivamente al 15 febbraio 2024, per i periodi di sospensione compresi tra il 31 gennaio e la data di pubblicazione del citato messaggio (1° marzo 2024).
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