Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà, conguaglio delle prestazioni

Pubblicato il 16 novembre 2017

L’INPS, con circolare n. 170 del 15 novembre 2017, ha rammentato che i Fondi di solidarietà disciplinati dal D.Lgs. n. 148/2015 hanno la finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo per cui questi paga, per conto del Fondo di Solidarietà, l’assegno ordinario o di solidarietà ai lavoratori aventi diritto e, dopo la necessaria autorizzazione, pone a conguaglio il suo credito all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria.

Il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi di Solidarietà deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenza dei sei mesi coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.

Posto quanto sopra, l’Istituto ha fornito le indicazioni tecniche per la compilazione dell’UniEmens, sia per le prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) relativamente al Fondo di integrazione salariale ed ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano–Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza, sia per gli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane.

Pertanto, per i suddetti Fondi si considera superata la modalità esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di integrazione salariale.

Il nuovo quadro operativo entrerà in vigore a partire dalle denunce con competenza Gennaio 2018 in relazione alle domande presentate dall'1 gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data.

Domanda

Chiarisce la circolare n. 170/2017 che per tutte le istanze di integrazione relative a:

presentate a partire dal 1° gennaio 2018 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti ed intermediari dovranno associare un codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato in servizio web o generato, con modalità analoghe alla CIG Straordinaria, dall’apposita funzione “Gestione ticket” presente sui servizi delle aziende e consulenti, nel menù della funzione “CIG – Fondi di Solidarietà”.

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