Fondo di garanzia Inps: prova del fallimento e dell'ammissione al passivo del credito di lavoro
Pubblicato il 09 novembre 2009
Con sentenza n. 22647 del 2009, la Corte di cassazione interviene per precisare come, in caso di mancato pagamento del Tfr da parte del datore di lavoro, ci si possa rivolgere al Fondo di garanzia Inps.
In particolare, la vicenda esaminata riguardava una donna che aveva chiamato in giudizio l'Inps al fine di ottenere, nei confronti di questo Ente, la condanna al pagamento dei suoi crediti da lavoro. Mentre in primo grado i giudici non le avevano dato ragione sull'assunto che la stessa non aveva fornito la prova del fallimento del datore nè che il suo credito fosse stato inserito nello stato passivo della società, la Corte di appello, per contro, giudicando sussistenti tutti i presupposti necessari per accedere al Fondo, aveva accolto le istanze della lavoratrice. L'Inps non era d'accordo e da qui il giudizio in Cassazione.
I giudici di legittimità, ribaltando la decisione in appello ed accogliendo le istanze dell'Inps, hanno precisato che, se il datore di lavoro è un imprenditore commerciale soggetto alle procedure concorsuali, è possibile legittimare l'intervento dell'Ente di previdenza Inps solo se il lavoratore assolve all'onere di provare l'emissione della sentenza di dichiarazione di fallimento nei confronti del datore e l'ammissione, del suo credito di lavoro, nello stato passivo del debitore.
Quando, poi, il datore non sia soggetto al fallimento, spetterà al lavoratore provare quest'ultima circostanza e che le garanzie patrimoniali rinvenute non siano sufficienti.