Con Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014 ha istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo che ha lo scopo di erogare prestazioni a sostegno del reddito, tra cui assegni ordinari d’importo pari all’integrazione salariale.
In virtù di ciò, il comitato amministratore ha previsto che le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario presentate a decorrere dal 1° gennaio 2017 non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.
L’INPS, con messaggio n. 3097 del 25 luglio 2017, nel rendere nota questa notizia ha, altresì, rammentato che tali domande, in presenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalle disposizioni vigenti, saranno accolte nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al fondo fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative sia a programmi formativi sia ad assegni ordinari, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.
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