Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 settembre 2021, recante le "modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021.
Nello specifico, il provvedimento individua:
i soggetti beneficiari;
l’elenco delle attività che hanno diritto a usufruire del sostegno economico (codici Ateco);
i criteri e le modalità per richiedere il contributo per le attività economiche chiuse.
E’ stato il decreto Sostegni bis, all’articolo 2, comma 1, ad istituire, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021), la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.
Il Fondo nasce con una dotazione finanziaria di 140 milioni di euro per l’anno 2021, fatti salvi eventuali futuri incrementi.
Il successivo decreto legge n. 105/2021, ha previsto che una quota parte della suddetta cifra, pari a 20 milioni di euro, venisse destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del DL 23 luglio 2021 n. 105) risultino chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi del DL n. 19/2020.
Gli aiuti a valere sul Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse possono essere riconosciuti, in particolare, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione:
titolari di partita IVA attiva prima del 23 luglio 2021 e che a tale data svolgevano come attività prevalente (comunicata con modello AA7/AA9), chiusa per effetto delle misure di prevenzione, una di quelle individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili”;
titolari di partita IVA attiva prima del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL 25 maggio 2021 n. 73) e che a tale data svolgevano, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate, un’attività riferita agli altri codici ATECO 2007 riportati in allegato al suddetto decreto (es. palestre, teatri, cinema, fiere e cerimonie), rispetto alla quale dichiarano, nell'istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.
I suddetti soggetti per poter beneficiare degli aiuti, alla data di presentazione dell’istanza devono:
a) essere titolari di partiva IVA attiva prima della data di entrata in vigore del Dl 23 luglio 2021, ovvero, prima della data di entrata in vigore del Dl 25 maggio 2021;
b) essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019.
Sono esclusi, invece, gli enti pubblici e gli intermediari e le società di partecipazione.
L’aiuto economico è riconosciuto nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti dei 140 milioni di euro messi a disposizione dal MiSE.
L’ammontare dei contributi che potranno essere richiesti varia in base ai ricavi/compensi del periodo d’imposta 2019.
Nello specifico, il contributo a fondo perduto verrà erogato prioritariamente (e fino alla dotazione complessiva di 20 milioni) ai soggetti con codice attività «93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili», in pari misura, con un limite di 25.000 euro a soggetto.
Le rimanenti risorse saranno ripartite tra gli altri codici di attività in base ai seguenti importi:
In assenza di ricavi/compensi 2019, sarà riconosciuto il contributo minimo di 3.000 euro.
Tale contributo per le attività rimaste chiuse a causa dell’emergenza pandemica non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP, né rileva ai fini del rapporto di cui all’articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Per ottenere il Cfp è necessario presentare una istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, anche per mezzo di un intermediario.
Un successivo provvedimento agenziale definirà le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario.
Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".