L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83 del 3 maggio, risponde al quesito posto da un istituto di credito con un fondo pensione aperto. Nel riordinare, nel 2006, tale forma previdenziale interna con apposito accordo, l’istituto aveva previsto la facoltà per i dipendenti di aderire a un fondo aperto e agli ex-dipendenti (con rapporto cessato prima della data dell’accordo) iscritti al fondo pensione di optare alternativamente per il riscatto della posizione individuale o per il trasferimento ad altra forma pensionistica. L’opinione del Fisco è stata richiesta riguardo alla tassazione delle somme erogate agli ex dipendenti che hanno scelto la via del riscatto della posizione individuale, interrompendo il rapporto di lavoro senza il diritto al trattamento pensionistico e maturando tale diritto dopo la risoluzione del rapporto, ma prima dell’esercizio del diritto di riscatto. In altri termini, alcuni dei suddetti ex dipendenti, al momento dell’opzione, non erano effettivamente titolari di trattamento pensionistico liquidato nel regime previdenziale obbligatorio, pur avendo maturato il diritto prima dell’esercizio del riscatto. Per tale ragione, si è posto il problema dell’applicabilità o meno della tassazione separata alle somme riscattate. Secondo l’agenzia delle Entrate, il riscatto del montante accantonato presso un fondo pensione è soggetto a tassazione agevolata solo quando è assolta la funzione previdenziale dell’accantonamento, cioè quando il piano previdenziale è completo. Tutto ciò avviene, però, solo al momento dell’effettivo pensionamento e non alla pura maturazione dei requisiti per l’accesso. Ai sensi dell’articolo 17 del Tuir, la locuzione “a seguito di pensionamento” ai fini della tassazione separata va riferita al caso di effettivo pensionamento e, quindi, di riscatto involontario: dunque, alle prestazioni che vengono richieste e percepite dal momento dell’accesso alle prestazioni del sistema previdenziale pubblico. Nel caso di riscatto volontario, invece, si applica il più oneroso regime della tassazione ordinaria, che secondo l’Agenzia vale per le somme percepite in via definitiva prima di aver completato il piano previdenziale, oppure prima dell’effettivo pensionamento, dal momento che si tratta di somme che non rispondono alle finalità proprie delle previdenza integrativa ma rappresentano una forma di realizzo di tipo finanziario degli importi versati, per i quali il contribuente ha comunque fruito del beneficio fiscale della deduzione a fronte dei contributi versati.
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