Fondi familiari penalizzati

Pubblicato il 04 novembre 2008

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 61/E del 3 novembre 2008, illustra le novità in materia di strumenti immobiliari, così come previste dalla Dl n. 112/08 (manovra estiva), convertito nella legge n. 133/08. In particolare, il citato provvedimento di legge ha apportato significative modifiche alla disciplina fiscale dei fondi immobiliari, ossia quei fondi che investono il proprio patrimonio esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, in diritti reali immobiliari e in partecipazioni in società immobiliari. Tra le novità principali della legge, da segnalare:

E’ stata innalzata dal 12,50% al 20% la ritenuta che il fondo di investimento immobiliare applica sui redditi del percipiente, sia sotto forma di distribuzione periodica sia come utile da realizzo delle quote ad un prezzo superiore a quello di sottoscrizione o acquisto. I fondi pensione non subiscono la suddetta ritenuta (sono detti “lordisti”) e, quindi, fanno confluire il risultato della partecipazione ai fondi immobiliari nel risultato complessivo, al quale si applica l’imposta sostitutiva dell’11%.

La partecipazione ai fondi immobiliari può dar luogo a redditi “diversi”, cioè a capital gain positivi o negativi, sia nel caso in cui la quota venga trasferita a terzi oppure nel caso in cui il rimborso viene fatto ad un soggetto che ha sottoscritto al momento dell’emissione e viene liquidato alla chiusura dell’operazione. L’inasprimento dell'imposta sui capital gains, con il passaggio dell’aliquota dal 12,50 al 20%, riguarda, in primo luogo, la cessione o il rimborso delle quote di partecipazione ai fondi a ristretta base partecipativa e ai fondi familiari. Tuttavia, è stata introdotta una disposizione transitoria per non penalizzare i partecipanti ai cosiddetti fondi ad accumulazione, che cioè non distribuiscono proventi. In questa circostanza, l’aumento di valore della quota continua ad essere tassato al 12,50%, da calcolare sulla differenza positiva tra il costo di acquisto o di sottoscrizione delle quote e il valore risultante dall’ultimo rendiconto del fondo prima del 25 giugno 2008.

E’ stato introdotto un regime speciale - rispetto a quello previsto per la generalità dei fondi immobiliari - applicabile ai fondi a ristretta base partecipativa o “familiari”, che consiste nell’applicare una specifica imposta patrimoniale, nella misura dell’1% che comporta una significativa riduzione del risultato che può essere posto a disposizione dei partecipanti. Il regime speciale si aggiunge alla ritenuta alla fonte sui proventi distribuiti ai partecipanti, che deve comunque essere pagata da quest’ultimi nella misura del 20% sui proventi distribuiti o sul capital gain conseguente alla cessione delle quote.

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